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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato come ordini e collegi professionali dovranno inviare tutti gli indirizzi PEC dei professionisti iscritt entro l'8 giugnoe.Il portale per accedere senza necessità di autenticazione, all’elenco pubblico di indirizzi PEC, sarà online per il 19 giugnoe e oltre agli indirizi degli iscritti agli ordini professionali  comprenderanno anche quelli tratti dal registro delle imprese.

la Cassazione, con sentenza n. 20060/2013 giudicando sul caso Citibank Parmalat, ha stabilito che Il Tribunale non può  escludere la responsabilità amministrativa dell’ente (Dlgs 231/2001) in conseguenza dell’assoluzione dei suoi funzionari.

Di fatto, la società è responsabile anche quando il reato è stato commesso da ignoti o, come nel caso in esame, quando il soggetto è stato assolto (non imputabile).

Basandosi su un’interpretazione letterale dell’articolo 8 del dlsg 231/01, la Corte ha ritenuto “che la violazione di legge sussista e sia configurabile nell’avere il tribunale ritenuto automaticamente esclusa la responsabilità amministrativa dell’ente in conseguenza dell’assoluzione del suo funzionario”.

Di conseguenza si ammette che “l’illecito amministrativo dell’ente ha carattere autonomo e può quindi sussistere anche in mancanza di una concreta condanna del sottoposto o della figura apicale societaria”.

La responsabilità della società ex d. lgs. 231/01 è una responsabilità diretta e autonoma. Nella sostanza, una reale responsabilità penale delle persone giuridiche che deroga al generale principio “societas delinquere non potest”.

Si riduce la distanza fra persone fisiche e persone giuridiche e con esso la  possibilità di utilizzare lo strumento societario come schermo per coprire reati. un provvedimento che certamente susciterà discussioni ma che come primo responsabilizza molto di più le società.

Dal server sequestrato dalla Guardia di Finanza nell'inchiesta MPS è venuta alla luce una  corrispondenza di dieci anni di mail e di ‘segreti’tra il gruppo Bancario e i vertici di Fonsai" questo è quanto si legge sull'articolo apparso sul fattoquotidiano.it del 10 maggio http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/10/fonsai-indagini-su-10-anni-di-mail-tra-mediobanca-e-ligresti/590244/.

 La notizia assume un ruolo di interesse  non tanto per gli aspetti giudiziari Ligresti e MPS, quanto per il fatto che dall'analisi del server di MPS sono emersi 10 anni di mail.

Non ci sono ulteriori particolari, ma se si confermasse che il server sequestrato ha funzioni di server i posta ciò significherebbe che MPS ha conservato e conserva la posta dei propri dipendenti e collaboratori per almeno 10 anni.

Secondo il principio di pertinenza e non eccedenza che deve essere motivi ispiratore di ogni trattamento in azienda, considerando il  provvedimento del Garante Privacy del 10 marzo 2007 relativo alla navigazione web e alla posta elettronica, non è ammessa la conservazione  sistemica dei messaggi di posta elettronica al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio di posta elettronica.

Si pone quindi un quesito dalla difficile risposta: è legittimo ancorchè lecito l'utilizzo in giudizio di una prova che di per se è un trattamento illecito ?

E' certamente chiaro e palese a tutti  come una prova acquisita illecitamente non sia utilizzabile in giudizio, ma una prova che di suò costituisce un illecito trattamento di dati, può essere utilizzata per testimoniare altri illeciti?

Studio Fiorenzi P.IVA 06170660481 - Perizie Informatiche Forensi e Consulenze Tecniche a valore Legale e Giudiziario in Tribunale

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